IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1991, con il quale sono state emanate norme riguardanti l'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in fisica; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, in data 14 aprile 1992, dal consiglio di amministrazione in data 1 luglio 1992 e dal senato accademico in data 23 luglio 1992; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 22 aprile 1993; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 75 relativo al corso di laurea in fisica viene soppresso e sostituito come segue: Art. 75 (Corso di laurea in fisica). - L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle disposizioni di legge. Il corso di studi per il conseguimento della laurea in fisica ha la durata di quattro anni e si articola nei seguenti indirizzi: indirizzo di fisica nucleare e subnucleare; indirizzo di fisica della materia; indirizzo teorico generale; indirizzo elettronico-cibernetico. I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti: 1 Anno: 1) Fisica generale I. 2) Esperimentazioni di fisica I. 3) Analisi matematica I. 4) Geometria. 2 Anno: 5) Fisica generale II. 6) Esperimentazioni di fisica II. 7) Analisi matematica II. 8) Chimica. 9) Meccanica razionale. Entro il secondo anno si richiedera' la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica in base alle indicazioni del consiglio di corso di laurea. 3 Anno: 10) Metodi matematici della fisica. 11) Istituzioni di fisica teorica. 12) Esperimentazioni di fisica III. 13) Struttura della materia. 14) Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare. I corsi differenziati per vari indirizzi, al quarto anno sono i seguenti: Indirizzo di fisica nucleare e subnucleare: 15) Annuale a scelta tra: fisica nucleare; fisica delle particelle elementari. 16) Laboratorio di fisica nucleare e subnucleare. 17) Annuale a scelta. 18) Semestrale a scelta. 19) Semestrale a scelta. Indirizzo di fisica della materia: 15) Annuale a scelta tra: fisica dello stato solido; fisica molecolare. 16) Laboratorio di fisica della materia. 17) Annuale a scelta. 18) Semestrale a scelta. 19) Semestrale a scelta. Indirizzo teorico generale: 15) Fisica teorica; 16) Annuale a scelta tra: meccanica statistica; fisica superiore; fisica teorica applicata; fisica dei sistemi dinamici; teoria dei sistemi a molti corpi. 17) Annuale a scelta. 18) Semestrale a scelta. 19) Semestrale a scelta. Indirizzo elettronico-cibernetico: 15) Annuale a scelta tra: fisica dei dispositivi elettronici; cibernetica; elettronica. 16) Annuale a scelta tra: laboratorio di elettronica; laboratorio di fisica biologica. 17) Annuale a scelta. 18) Semestrale a scelta. 19) Semestrale a scelta. Il corso di insegnamento annuale, a scelta dello studente, puo' essere sostituito con due insegnamenti semestrali dopo l'approvazione da parte del consiglio di corso di laurea. Uno degli insegnamenti 13 o 14 del terzo anno puo' essere seguito nel quarto anno. Sono considerati insegnamenti complementari a scelta, oltre quelli riportati nell'allegato A, anche quelli indicati negli indirizzi. Sbarramenti e propedeuticita'. Potranno iscriversi al terzo anno soltanto gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami. I corsi terminanti con I e II sono propedeutici rispettivamente agli analoghi corsi terminanti con II e III; essi constano di corsi distinti e con esami distinti. I corsi dei primi due anni hanno contenuti propedeutici rispetto ai corsi degli anni successivi. Il consiglio di corso di laurea potra' stabilire la propedeuticita' di certi esami rispetto ad altri. Esame di laurea. Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalita' di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere almeno la discussione di una tesi scritta. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica. Manifesto degli studi. Tutti gli insegnamenti attivati (fondamentali e complementari, annuali e semestrali) saranno inseriti nel manifesto degli studi, proposto ogni anno accademico dal consiglio di corso di laurea e approvato dal consiglio di facolta' entro il 31 luglio dell'anno accademico precedente. In tale manifesto il consiglio di corso di laurea: indichera' le propedeuticita' degli esami e le modalita' di svolgimento dell'esame di laurea stabilite dal consiglio di corso di laurea stesso; indichera' quali insegnamenti dell'ordinamento didattico approvato dalla facolta' siano da considerarsi semestrali, quali insegnamenti si possono articolare in moduli, ovvero quale parte di quelli annuali puo' essere considerata equivalente ad un corso di insegnamento semestrale; indichera' quali corsi sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante; indichera' le caratteristiche degli eventuali sdoppiamenti di corsi e potra' stabilire, anno per anno, l'equipollenza di altri corsi anche con corsi obbligatori o di indirizzo. Piani di studio. Lo studente puo' predisporre un piano di studi diverso da quelli previsti dal presente statuto, purche' nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero di almeno 18 annualita'. Il pi- ano e' sottoposto, entro i termini previsti dal vigente ordinamento, all'approvazione del consiglio di corso di laurea, che decide tenuto conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente. Per consentire al consiglio di corso di laurea di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo con il piano di studi deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno. Lo studente potra', all'atto dell'iscrizione al quarto anno, chiedere di cambiare l'indirizzo prescelto.