IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  17  aprile
1990,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1991,
con il quale  sono  state  emanate  norme  riguardanti  l'ordinamento
didattico universitario relativamente al corso di laurea in fisica;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, in data 14
aprile 1992, dal consiglio di amministrazione in data 1 luglio 1992 e
dal senato accademico in data 23 luglio 1992;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi   accademici   e
convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 22 aprile 1993;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Genova,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art. 75 relativo al corso di laurea in fisica viene  soppresso  e
sostituito come segue:
  Art. 75 (Corso di laurea in fisica). - L'accesso al corso di laurea
e' regolato dalle disposizioni di legge.
  Il corso di studi per il conseguimento della laurea in fisica ha la
durata di quattro anni e si articola nei seguenti indirizzi:
   indirizzo di fisica nucleare e subnucleare;
   indirizzo di fisica della materia;
   indirizzo teorico generale;
   indirizzo elettronico-cibernetico.
  I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti:
 1 Anno:
   1) Fisica generale I.
   2) Esperimentazioni di fisica I.
   3) Analisi matematica I.
   4) Geometria.
 2 Anno:
   5) Fisica generale II.
   6) Esperimentazioni di fisica II.
   7) Analisi matematica II.
   8) Chimica.
   9) Meccanica razionale.
  Entro  il  secondo  anno  si  richiedera' la prova di conoscenza di
almeno una lingua straniera di rilevanza  scientifica  in  base  alle
indicazioni del consiglio di corso di laurea.
 3 Anno:
   10) Metodi matematici della fisica.
   11) Istituzioni di fisica teorica.
   12) Esperimentazioni di fisica III.
   13) Struttura della materia.
   14) Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.
  I  corsi  differenziati  per  vari indirizzi, al quarto anno sono i
seguenti:
Indirizzo di fisica nucleare e subnucleare:
   15) Annuale a scelta tra:
    fisica nucleare;
    fisica delle particelle elementari.
   16) Laboratorio di fisica nucleare e subnucleare.
   17) Annuale a scelta.
   18) Semestrale a scelta.
   19) Semestrale a scelta.
Indirizzo di fisica della materia:
   15) Annuale a scelta tra:
    fisica dello stato solido;
    fisica molecolare.
   16) Laboratorio di fisica della materia.
   17) Annuale a scelta.
   18) Semestrale a scelta.
   19) Semestrale a scelta.
Indirizzo teorico generale:
   15) Fisica teorica;
   16) Annuale a scelta tra:
    meccanica statistica;
    fisica superiore;
    fisica teorica applicata;
    fisica dei sistemi dinamici;
    teoria dei sistemi a molti corpi.
   17) Annuale a scelta.
   18) Semestrale a scelta.
   19) Semestrale a scelta.
Indirizzo elettronico-cibernetico:
   15) Annuale a scelta tra:
    fisica dei dispositivi elettronici;
    cibernetica;
    elettronica.
   16) Annuale a scelta tra:
    laboratorio di elettronica;
    laboratorio di fisica biologica.
   17) Annuale a scelta.
   18) Semestrale a scelta.
   19) Semestrale a scelta.
  Il  corso  di  insegnamento  annuale, a scelta dello studente, puo'
essere sostituito con due insegnamenti semestrali dopo l'approvazione
da parte del consiglio di corso di laurea.
  Uno degli insegnamenti 13 o 14 del terzo anno puo'  essere  seguito
nel quarto anno.
  Sono  considerati insegnamenti complementari a scelta, oltre quelli
riportati nell'allegato A, anche quelli indicati negli indirizzi.
Sbarramenti e propedeuticita'.
  Potranno iscriversi al terzo anno soltanto gli studenti che abbiano
superato almeno quattro esami.
  I corsi terminanti con I e  II  sono  propedeutici  rispettivamente
agli  analoghi  corsi terminanti con II e III; essi constano di corsi
distinti e con esami distinti.
  I corsi dei primi due anni hanno contenuti propedeutici rispetto ai
corsi degli anni successivi.
  Il consiglio di corso di laurea potra' stabilire la propedeuticita'
di certi esami rispetto ad altri.
Esame di laurea.
  Il  consiglio  di  corso  di  laurea  stabilisce  le  modalita'  di
svolgimento  dell'esame  di  laurea  che  deve  comprendere almeno la
discussione di una tesi scritta.
  Superato l'esame di  laurea  lo  studente  consegue  il  titolo  di
dottore  in  fisica,  indipendentemente  dall'indirizzo prescelto del
quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.
Manifesto degli studi.
  Tutti gli  insegnamenti  attivati  (fondamentali  e  complementari,
annuali  e  semestrali)  saranno  inseriti nel manifesto degli studi,
proposto ogni anno accademico dal consiglio  di  corso  di  laurea  e
approvato  dal  consiglio  di  facolta'  entro il 31 luglio dell'anno
accademico precedente.
  In tale manifesto il consiglio di corso di laurea:
   indichera' le  propedeuticita'  degli  esami  e  le  modalita'  di
svolgimento  dell'esame di laurea stabilite dal consiglio di corso di
laurea stesso;
   indichera' quali insegnamenti dell'ordinamento didattico approvato
dalla facolta' siano da considerarsi semestrali,  quali  insegnamenti
si possono articolare in moduli, ovvero quale parte di quelli annuali
puo'  essere  considerata  equivalente  ad  un  corso di insegnamento
semestrale;
   indichera' quali corsi sono accompagnati da esercitazioni (non  di
laboratorio) che ne fanno parte integrante;
   indichera'  le  caratteristiche  degli  eventuali  sdoppiamenti di
corsi e potra' stabilire, anno  per  anno,  l'equipollenza  di  altri
corsi anche con corsi obbligatori o di indirizzo.
Piani di studio.
  Lo  studente  puo'  predisporre un piano di studi diverso da quelli
previsti dal presente statuto, purche' nell'ambito  delle  discipline
effettivamente insegnate e nel numero di almeno 18 annualita'. Il pi-
ano  e' sottoposto, entro i termini previsti dal vigente ordinamento,
all'approvazione del consiglio di corso di laurea, che decide  tenuto
conto  delle  esigenze  di  formazione  culturale  e  di preparazione
professionale dello studente.
  Per consentire al consiglio  di  corso  di  laurea  di  pianificare
l'organizzazione  dei corsi, la scelta dell'indirizzo con il piano di
studi deve essere effettuata  al  momento  dell'iscrizione  al  terzo
anno.  Lo  studente  potra', all'atto dell'iscrizione al quarto anno,
chiedere di cambiare l'indirizzo prescelto.